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LAW CORNER
Direttiva 96/61/CE del 24 settembre ‘96, recepita in Italia con il D.Lgs n. 372 del 4 agosto 1999.

In Italia la Direttiva si applica, per ora, specificatamente agli impianti esistenti definiti all’allegato I. L’art.41 della legge Comunitaria 2001* (1 marzo 2002, n.39) prevede che il governo emani entro un anno “l’estensione dell’IPPC anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati”.

* Provvedimento normativo con il quale vengono disciplinate le modalitą di attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano.

L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (AIA) prevista dalla direttiva sostituisce

“a ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della Direttiva 96/82/CE”.

Pur nella differenza delle finalitą, la direttiva IPPC evidenzia l’importanza del coordinamento dell’AIA con la direttiva sulla VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE, VIA, e la DIRETTIVA SUI RISCHI INDUSTRIALI SEVESO II, oltre a considerare l’impegno ambientale delle aziende che hanno adottato sistemi di ecogestione EMAS o ISO 14001. In particolare prevede che:


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